| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Legge 24/11/1981 n. 6895. In caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria nel termine prescritto, l'ufficio finanziario incaricato della contabilità relativa alla violazione procede alla riscossione della somma dovuti mediante esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910 n. 639. 6. Alle violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite con la pena pecuniaria, si applicano, altresì, gli articoli 27, penultimo comma, 29 e 38, primo comma. Legge 24/11/1981 n. 689 – Modifiche al sistema penale. Sezione IV Disposizioni transitorie e finali Art. 40 - Violazioni commesse anteriormente alla legge di depenalizzazione 1. Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito. Art. 41 - Norme processuali transitorie 1. L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non costituenti più reato, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'autorità competente. Da tale momento decorre il termine di cui al secondo comma dell'art. 14 per la notifica delle violazioni, quando essa non è prevista dalle leggi vigenti. Le multe e le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge sono riscosse, insieme con le spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie. Restano salve le pene accessorie e la confisca, nei casi in cui le stesse sono applicabili a norma dell'art. 20. Restano salvi, altresì, i provvedimenti adottati in ordine alla patente di guida ed al documento di circolazione, ai sensi del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393, e della legge 20 giugno 1935 n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Per ogni altro effetto si applica il secondo comma dell'art. 2 del codice penale. Art. 42 - Disposizioni abrogate 1. Sono abrogati la legge 3 maggio 1967 n. 317, gli articoli 4 e 5 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969 n. 1228, l'art. 13 della legge 29 ottobre 1971 n. 889, la legge 24 dicembre 1975 n. 706, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. Capo II Aggravamento di pene e nuove disposizioni penali Art. 43 - Entrata in vigore 1.Le norme di questo capo entrano in vigore il centottantesimo giorno dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Art. 44 - Pubblicazione di discussioni o deliberazioni segrete delle Camere 1. L'art. 683 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 683. - (Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere). 1. Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa o con un altro dei mezzi indicati nell'art. 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a cinquecentomila". Art. 45 - Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale 1. L'art. 684 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un provvedimento penale). 1. Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila". Art. 46 - Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale 1. L'art. 685 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 685. - (Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale). 1. Chiunque pubblica i nomi dei giudici con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire cinquantamila a duecentomila". Art. 47 - Modifica all'art. 697 del codice penale in materia di denuncia di armi all'autorità 1. Il secondo comma dell'art. 697 del codice penale è sostituito dal seguente: "Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire cinquecentomila". Legge 24/11/1981 n. 689 – Modifiche al sistema penale. Art. 48 - Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari 1. L'art. 235 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975 n. 706, è sostituito dal seguente: "Art. 235. - (Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari). 1. Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila. La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'art. 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto". Art. 49 - Modifica dell'art. 3 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari 1. L'ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge 8 aprile 1974 n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974 n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975 n. 706, è sostituito dal seguente: "Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali di società o enti che non ottemperano alle richieste, non si uniformano alle prescrizioni della Commissione o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni". Art. 50 - Modifica dell'art. 5 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari 1. Il sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974 n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974 n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975 n. 706, è sostituito dal seguente: "Gli amministratori delle società sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo; ove le eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni, salvo che il fatto non costituisca reato più grave. Per la violazione dell'obbligo di alienazione delle azioni o quote eccedenti si applicano le pene stabilite nel secondo comma dell'art. 2630 del codice civile". Art. 51 - Modifica dell'art. 17 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari 1. L'ultimo comma dell'art. 17 del decreto-legge 8 aprile 1974 n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974 n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975 n. 706, è sostituito dal seguente: "I soggetti indicati nel primo comma che non eseguano le dichiarazioni e comunicazioni prescritte dal presente articolo nei termini ivi stabiliti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni; ove le eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano dichiarazioni e comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni". Art. 52 - Modifica dell'art. 18 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari 1. L'ultimo comma dell'art. 18 del decreto-legge 8 aprile 1974 n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974 n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975 n. 706, è sostituito dal seguente: "L'omissione della comunicazione alla Commissione o la inosservanza delle prescrizioni da essa stabilite sono punite con l'ammenda da lire 4 milioni a lire 40 milioni". Capo III Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi Sezione I Applicazione delle sanzioni sostitutive Art. 53 - Sostituzione di pene detentive brevi 1. (Comma così modificato dalla Legge 12 giugno 2003 n. 134). Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di un anno può sostituire tale pena con la semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi può sostituirla anche con la libertà controllata, quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre mesi può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente. 2. La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'art. 57 della presente legge e dall'art. 135 del codice penale. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applicano altresì gli Legge 24/11/1981 n. 689 – Modifiche al sistema penale. articoli 133-bis secondo comma, e 133-ter del codice penale. 3. Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per decreto si applicano anche quando il pretore, nei procedimenti per i reati perseguibili di ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o l'ammenda in sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto devono essere indicati i motivi che determinano la sostituzione. 4. Nei casi previsti dall'art. 81 del codice penale, quando per ciascun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave. Quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione. Art. 54 - (Abrogato) Applicabilità delle pene sostitutive 1. La pena detentiva può essere sostituita con le pene indicate nell'articolo precedente quando si tratta di reati di competenza del pretore, anche se giudicati, per effetto della connessione, da un giudice superiore o commessi da persone minori degli anni diciotto. Art. 55 - Semidetenzione 1. La semidetenzione comporta in ogni caso l'obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli istituti o nelle sezioni indicati nel secondo comma dell'art. 48 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e situati nel comune di residenza del condannato o in un comune vicino. La determinazione delle ore e l'indicazione dell'istituto sono effettuate in relazione alle comprovate esigenze di lavoro o di studio del condannato. 2. La semidetenzione comporta altresì: a) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia; b) la sospensione della patente di guida; c) il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini del l'espatrio, di ogni altro documento equipollente; d) l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza emessa a norma dell'art. 62 e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'art. 64. 3. Durante il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicate nel primo comma, il condannato è sottoposto alle norme della legge 26 luglio 1975 n. 354, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976 n. 431, in quanto applicabili. |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|